Le fasi della pratica
- 1
Valutazione del caso
Ascoltiamo la storia della famiglia: età e salute dei figli, scuola, legami, chi si occupa di loro. Valutiamo se ci sono i «gravi motivi» che la legge richiede.
- 2
Raccolta delle prove
Raccogliamo documenti su scuola, salute, relazioni con il genitore e conseguenze di un suo allontanamento. Possono servire relazioni di pediatri, psicologi, insegnanti.
- 3
Ricorso al Tribunale per i minorenni
Gli avvocati interni dello studio preparano e depositano il ricorso al Tribunale per i minorenni di Milano.
- 4
Udienza e decisione
Ti accompagniamo all'udienza e seguiamo la decisione. Se il Tribunale dice no, valutiamo il reclamo.
- 5
Permesso per assistenza minore
Con l'autorizzazione del Tribunale si chiede alla Questura il permesso per assistenza minore. Ti seguiamo fino al ritiro e ai rinnovi.
Cos’è l’articolo 31
L’articolo 31, comma 3, del D.Lgs. 286/1998 permette al Tribunale per i minorenni di autorizzare un familiare a entrare o restare in Italia per proteggere un bambino. Serve che ci siano gravi motivi legati allo sviluppo psicofisico del minore, tenendo conto della sua età e della sua salute.
L’autorizzazione vale per un periodo determinato e può essere data anche in deroga alle altre regole sull’immigrazione. È quindi una strada possibile anche per chi è senza permesso o ha ricevuto un’espulsione.
Il Tribunale può revocarla se i gravi motivi finiscono o se il familiare tiene comportamenti incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.
Chi può chiederlo
Può chiederlo il genitore o un altro familiare di un minore che vive in Italia, quando la sua presenza è importante per la crescita del bambino.
I «gravi motivi» non sono solo malattie gravi. La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito già nel 2010 che si può considerare anche il danno che il bambino subirebbe se il genitore venisse allontanato all’improvviso. I tribunali però non lo concedono in modo automatico: ogni situazione viene valutata nel concreto.
Precedenti penali: cosa dice la Cassazione
Con la sentenza n. 15750 del 2019, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che una condanna penale non porta da sola al rifiuto. Il giudice deve valutare se la persona è un pericolo concreto e attuale e bilanciare questo con l’interesse del minore, che ha un valore prioritario ma non assoluto.
Contano, per esempio, quanto tempo è passato dai fatti e il percorso di reinserimento fatto nel frattempo.
Come funziona a Milano
- Si presenta un ricorso al Tribunale per i minorenni di Milano, con un avvocato.
- Il Tribunale esamina documenti e situazione familiare e può fissare un’udienza.
- Se l’autorizzazione arriva, si chiede alla Questura il permesso per assistenza minore.
Il permesso ha la stessa durata stabilita dal Tribunale ed è rinnovabile. Permette di lavorare, ma non si converte in permesso per lavoro (art. 29, comma 6). Per questo, prima della scadenza, conviene pensare al passo successivo.
Errori frequenti
- Presentare un ricorso senza prove concrete sul legame con i figli.
- Pensare che basti avere un figlio in Italia: servono gravi motivi, da dimostrare.
- Non pianificare la scadenza dell’autorizzazione.
- Ignorare un’espulsione già notificata: va gestita in parallelo.
Come ti aiutiamo
Valutiamo con onestà se il tuo caso ha i presupposti, raccogliamo le prove con te e affidiamo il ricorso agli avvocati interni dello studio, che ti seguono fino al permesso e ai rinnovi.
- Prima consulenza: 60 €, circa 30 minuti, in studio o online su WhatsApp.
- Sofia, l’assistente dello studio, risponde su WhatsApp in 8 lingue e fissa l’appuntamento: usa il pulsante di prenotazione in questa pagina.
Cosa portare in consulenza
- Passaporti di genitori e figli
- Atti di nascita dei figli
- Certificati di iscrizione e frequenza scolastica dei figli
- Documenti medici dei figli, se ci sono problemi di salute
- Relazioni di insegnanti, pediatri, psicologi o servizi sociali, se esistono
- Prove della vita familiare in Italia: residenza, casa, lavoro dell'altro genitore
- Eventuali provvedimenti di espulsione o atti penali
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 31 comma 3?+
Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi legati allo sviluppo psicofisico del minore, può autorizzare l'ingresso o la permanenza di un familiare in Italia per un tempo determinato, anche in deroga alle altre regole.
Con il permesso articolo 31 posso lavorare?+
Sì. Il permesso per assistenza minore consente di lavorare, ma non si può convertire in un permesso per lavoro (art. 29, comma 6, D.Lgs. 286/1998).
Servono malattie gravi del bambino?+
No, non necessariamente. Secondo la Cassazione i gravi motivi possono riguardare anche il danno che il bambino subirebbe per l'allontanamento improvviso del genitore. Ogni caso va valutato.
Ho una condanna penale: posso chiederlo lo stesso?+
Sì. Secondo la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 15750/2019) la condanna non porta a un rifiuto automatico: il giudice deve valutare la pericolosità concreta e attuale e bilanciarla con l'interesse del minore.
Chi presenta il ricorso?+
Il ricorso va presentato al Tribunale per i minorenni, con l'assistenza di un avvocato. Nel nostro studio se ne occupano gli avvocati interni.