Aggiornato al 1 ottobre 2026
La dichiarazione di ospitalità è la comunicazione scritta che chi ospita o dà una casa a un cittadino straniero deve mandare all’autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore. A Milano, che è capoluogo di provincia, si presenta alla Questura. Vale anche per i parenti e anche per un’ospitalità breve.
In breve
- La fa chi ospita, non chi è ospitato: proprietario, inquilino o datore di lavoro che dà alloggio.
- Va fatta entro 48 ore (art. 7 del Testo Unico Immigrazione).
- A Milano si presenta alla Questura; fuori dai capoluoghi al Commissariato o al Comune.
- Vale anche per i parenti e per qualsiasi durata.
- Hotel e B&B usano invece il sistema online Alloggiati Web.
Cos’è la dichiarazione di ospitalità?
È un obbligo previsto dall’articolo 7 del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998). Chi, a qualsiasi titolo, dà alloggio, ospita uno straniero, lo assume e gli dà un alloggio, oppure gli vende o affitta una casa, deve comunicarlo per iscritto entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza.
Lo scopo è che lo Stato sappia dove vive una persona straniera. Per chi è ospitato, questa dichiarazione è spesso anche un documento utile: molte pratiche (per esempio permessi di soggiorno o idoneità alloggiativa) chiedono di dimostrare dove si abita.
Chi deve fare la dichiarazione?
La deve fare chi ospita. Quindi:
- il proprietario che affitta o presta la casa a uno straniero;
- l’inquilino che ospita in casa sua un amico, un parente o un collega straniero;
- il datore di lavoro che dà alloggio al suo dipendente straniero (per esempio una badante che vive in casa).
La Polizia di Stato precisa che la comunicazione è sempre dovuta, qualunque sia la durata dell’ospitalità, anche quando si tratta di parenti o affini. Molte persone pensano che per il fratello o il cugino non serva: non è così.
Chi è ospitato non deve fare la dichiarazione, ma deve dare i suoi documenti a chi lo ospita.
Entro quando va presentata?
Entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità o dalla consegna della casa. Il termine è breve: conviene preparare il modulo prima che la persona arrivi.
Dove si presenta a Milano?
La regola, spiegata dal portale Integrazione Migranti, è questa:
| Dove si trova la casa | Dove presentare la dichiarazione |
|---|---|
| Comune capoluogo di provincia (es. Milano) | Questura |
| Altro comune (es. Sesto San Giovanni, San Donato) | Commissariato di P.S. oppure Comune |
Le modalità di invio (a mano, raccomandata, PEC) le decide ogni ufficio. Prima di inviare, controlla la pagina della Polizia di Stato o quella del tuo Comune. Alcuni comuni della provincia accettano la dichiarazione solo via PEC o tramite uno sportello online.
Conserva sempre la copia con il timbro o la ricevuta di invio: è la tua prova di aver rispettato il termine.
Cosa bisogna scrivere?
L’articolo 7 chiede che la comunicazione contenga:
- i dati di chi ospita (o di chi affitta o vende);
- i dati della persona straniera;
- gli estremi del passaporto o di un altro documento d’identità;
- l’indirizzo esatto della casa.
Di solito si allegano:
- copia del documento di chi ospita;
- copia del passaporto e del permesso di soggiorno (o del visto) della persona ospitata;
- copia del contratto di affitto o dell’atto di proprietà, che dimostra che chi ospita ha diritto a usare la casa.
Il modulo standard si chiama “Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario” e si trova sui siti delle Questure.
E se ho un B&B o affitto per pochi giorni?
Per hotel, B&B, affittacamere e case vacanza la regola è diversa: gli ospiti si comunicano solo online con il servizio Alloggiati Web della Polizia di Stato. La dichiarazione di ospitalità su modulo è per i privati.
Cosa si rischia se non si fa?
L’articolo 7, comma 2-bis, prevede una sanzione amministrativa. Nel testo oggi in vigore su Normattiva l’importo va da 500 a 3.500 euro. Attenzione: molti siti e anche pagine istituzionali più vecchie indicano ancora importi più bassi, perché la norma è stata modificata.
Oltre alla multa, una dichiarazione mancante può creare problemi pratici a chi è ospitato, per esempio quando deve dimostrare dove abita.
Dichiarazione di ospitalità e idoneità alloggiativa sono la stessa cosa?
No, sono due documenti diversi:
- la dichiarazione di ospitalità comunica chi vive in una casa ed è fatta da chi ospita;
- l’idoneità alloggiativa è un attestato del Comune che dice quante persone possono vivere in quella casa.
Per il ricongiungimento o la carta di soggiorno spesso servono tutti e due. Leggi la nostra guida sull’idoneità alloggiativa a Milano.
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Domande frequenti
Chi deve fare la dichiarazione di ospitalità?+
Chiunque dà alloggio o ospita uno straniero, anche se è un parente, e chi gli affitta o cede una casa. La deve fare chi ospita: proprietario, ma anche inquilino che ospita un'altra persona.
Entro quanto tempo va fatta?+
Entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità o dalla consegna della casa, come dice l'art. 7 del Testo Unico Immigrazione.
Dove si presenta la dichiarazione di ospitalità a Milano?+
Nei comuni capoluogo di provincia, come Milano, si presenta alla Questura. Nei comuni che non sono capoluogo si presenta al Commissariato di Pubblica Sicurezza o al Comune.
Serve anche per un parente stretto?+
Sì. La legge dice espressamente che l'obbligo vale anche se lo straniero è un parente o un affine, e indipendentemente dalla durata dell'ospitalità.
Cosa rischio se non la faccio?+
L'art. 7 prevede una sanzione amministrativa. Il testo oggi in vigore su Normattiva indica una somma da 500 a 3.500 euro.